Che cos’è la garanzia legale di conformità?

La Direttiva UE 2019/771 e il decreto legislativo del 4 novembre 2021, n. 170 che la recepisce modificano il Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) ridefinendo la disciplina per l’applicazione della «garanzia legale di conformità». Il professionista è tenuto a garantire la conformità del prodotto rispetto a requisiti soggettivi, il prodotto deve cioè essere conforme alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità proprie del prodotto; deve essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore e completo di tutti gli accessori.  Il professionista è tenuto altresì a garantire la conformità del prodotto rispetto a requisiti oggettivi, il prodotto deve dunque essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo; essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni; essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore. Non vi è difetto di conformità se il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita. La garanzia legale perciò non significa assenza di difetti, ma presuppone la loro conoscenza prima dell’acquisto da parte dell’acquirente. Quindi un veicolo che si guasta può costruire una «non conformità» solo nel caso il guasto non dipenda dalla normale usura del veicolo, rispetto alla percorrenza ed altre caratteristiche note all’acquirente prima dell’acquisto. 

Cosa copre?

La vettura usata, avendo avuto un pregresso utilizzo, ha una vita utile in parte consumata che varia in base all’anno di produzione, ai km percorsi, alla qualità della manutenzione periodica, al tipo di guida e alle modalità di utilizzo precedenti. È indispensabile quindi, rendere consapevole il consumatore di ciò che potrà aspettarsi in termini di interventi di riparazioni necessarie dopo l’acquisto. Il venditore professionista ha il dovere di informare il consumatore su tutte le caratteristiche del veicolo e deve garantire che il veicolo è conforme al contratto.

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